Valutazione I Ciclo

La valutazione nella scuola del I ciclo

(dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

2.3. VALUTAZIONE


Principi fondamentali (dal testo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo)

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”.

A partire dal decreto legislativo 62 attuativo della legge 107 e dalle note successive (CM 1865 del 10 ottobre e DM 741 e 742 del 3 ottobre 2017) , “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel I ciclo di istruzione”, la scuola primaria e la scuola secondaria sottopongono a revisione per il corrente anno scolastico le proprie modalità di valutazione e di certificazione, ritrovandosi peraltro in completa sintonia per quanto concerne principi fondamentali ed obiettivi.

Nella nostra scuola:

  1. La valutazione ha carattere sistematico, al fine di assicurare all’insegnante elementi effettivi a riguardo del processo di apprendimento dell’alunno, così come all’alunno stesso e alle famiglie.
  2. La valutazione tiene conto del rapporto fra traguardi comuni e individualizzazione; tale principio, intrinseco alla scuola dell’obbligo, richiede che l’azione pedagogica da un lato assuma, come riferimento, i traguardi di competenza prescritti dal Ministero, dall’altro rispetti i ritmi e le potenzialità di ciascun alunno.
  3. La valutazione rispetta la collegialità e la corresponsabilità delle decisioni ai diversi livelli. Al fine di qualificare e rafforzare gli interventi formativi è necessario che tutte le decisioni inerenti alla programmazione e alla valutazione scaturiscano dalla collaborazione e partecipazione di tutti i docenti.
  4. La valutazione rispetta la trasparenza come risposta, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo, che sotto il profilo educativo, all’esigenza implicita nel contratto formativo che si stabilisce fra scuola e famiglia.

 

La valutazione degli apprendimenti viene espressa in decimi; quella sul comportamento viene espressa tramite un giudizio; quella delle competenze attraverso giudizio sintetizzato in una lettera.

Nella scheda di valutazione consegnata alle famiglie al termine del I quadrimestre e a fine anno saranno compresi pertanto:

– voti espressivi delle valutazioni disciplinari

– giudizio relativo al comportamento

– giudizio globale descrittivo indicante la progressione nello sviluppo. Gli indicatori sono i seguenti: SCUOLA PRIMARIA interesse, impegno, attenzione, partecipazione, organizzazione nel lavoro e autonomia, metodo di studio, cura del materiale, progresso nei risultati di apprendimento e livello di competenza raggiunto; SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO integrazione e collaborazione, attenzione, impegno e partecipazione, organizzazione del lavoro e autonomia, metodo di studio, progresso nei risultati di apprendimento e livello di competenza raggiunto.


2.3.1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI


1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero;

2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’auto-valutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti, non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.

3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di auto-valutarsi e di scoprire punti di forza e  punti di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.

SCUOLA PRIMARIA

Verifiche in classe (scritte e orali)

I Collegi dei Docenti hanno fissato alcuni criteri: utilizzo di prove strutturate e non; adeguamento della complessità dell’esercizio al tempo assegnato; effettuazione delle prove dopo un accurato lavoro di preparazione; prove graduate per gli alunni in difficoltà; interrogazione adeguata, nei contenuti e nelle modalità, al metodo di studio utilizzato.

Interpretazione dei dati e formulazione di un giudizio

Il docente, dopo aver effettuato una verifica, scritta o orale, compie una valutazione in base ai criteri stabiliti collegialmente. La valutazione in itinere è innanzitutto formativa, utile all’alunno affinché sia messo nelle condizioni di comprendere il suo percorso scolastico ed eventualmente migliorarlo. Il voto numerico rappresenta pertanto solo un elemento della valutazione, ma non è l’elemento essenziale. La valutazione sommativa viene invece effettuata alla fine dei due quadrimestri dell’anno scolastico, utilizzando le schede di valutazione, nelle quali viene descritto un giudizio, frutto del confronto del team docente, che tiene conto del percorso complessivo di maturazione e di apprendimento compiuto dall’alunno.

Nella classe prima la valutazione periodica (I quadrimestre) comprende solamente il giudizio sulla rilevazione dei progressi e un giudizio sul comportamento; la scheda di valutazione pertanto non contiene voti in decimi applicati alle discipline (cfr delibera collegio docenti 11 gennaio 2016).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice di autoregolamentazione per le verifiche in classe

Il Collegio Docenti si è dato un Codice di autoregolamentazione sulle prove scritte e orali in classe. In sintesi ha fissato alcune coordinate:

– utilizzo di prove strutturate e non strutturate (temi, questionari, relazioni);

– effettuazione di 3 o 4 compiti in classe d’italiano, matematica ed inglese per quadrimestre;

– comunicazione agli allievi del metodo di misurazione e dei criteri di valutazione;

– adeguato rapporto tra complessità dell’esercizio e disponibilità di tempo;

– effettuazione delle prove dopo un accurato lavoro di preparazione e di studio;

– assegnazione di prove graduate per gli alunni in difficoltà;

– opportunità di recupero della prova, in caso di assenza dell’alunno;

– attenzione a non concentrare le prove in corrispondenza delle valutazioni quadrimestrali;

– preparazione anche della prova orale nei contenuti, nelle modalità e nei criteri valutativi.

PROVE NAZIONALE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PROPOSTE DA I.N.Val.S.I

Il Servizio Nazionale di Valutazione ha il compito di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali, mediante l’utilizzo di parametri coerenti con i servizi di valutazione comunitari e internazionali, favorendo l’individuazione di eventuali criticità e le conseguenti azioni correttive da parte delle scuole. Tale progetto, ora non più sperimentale, è un’occasione di riscontro degli esiti formativi e di confronto con l’esterno, che può fornire elementi utili al miglioramento dell’offerta formativa e incrementare la cultura della valutazione. Le attività previste dal progetto ruotano essenzialmente intorno alla somministrazione nelle classi II e V primaria, solitamente nel mese di maggio, di prove oggettive per Italiano e Matematica, per Inglese solo per le classi V; nella classe III secondaria di I grado, prima dell’Esame di Stato e come requisito di ammissione ad esso, di prove oggettive per Italiano, Matematica volte a misurare gli apprendimenti.


2.3.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO


La scuola è una comunità aperta ai valori e ai soggetti sociali, che si avvale dell’impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell’alunno. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina come fondamento della vita della scuola, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Tutta l’organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell’autodisciplina una conquista necessaria. A tale scopo, si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l’essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie. Per ottenere ciò, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all’educazione ed alla formazione dei figli.

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il I ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, allo Statuto degli studenti e delle Studentesse, al patto di Corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il giudizio viene apposto in sede di valutazione periodica e finale nella scheda di valutazione (pagella) ed attraverso di essa comunicato ai genitori. Criteri ed indicatori sono stabiliti dal collegio docenti e sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA conoscenza e rispetto delle regole condivise, cura degli ambienti scolastici,  relazione e collaborazione con gli altri.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: conoscenza e rispetto delle regole condivise, cura e rispetto di sé, degli altri e  dell’ambiente, relazione e collaborazione con gli altri, puntualità e assiduità nella frequenza, sanzioni disciplinari.


2.3.3. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE


Nelle Linee Guida per la Certificazione delle competenze” si afferma: “Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale. I singoli contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale. Non ci si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. Progettare l’attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede una professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono venire dagli alunni”.

Nelle Indicazioni Nazionali è esplicitamente indicato che

1)  la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo;

2)   le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;

3)   le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni;

4)   le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali;

5)   le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;

6)   solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

Promuove competenze una didattica specificamente orientata, che si avvale di strategie  e strumenti propri quali  unità di apprendimento, compiti di realtà, autobiografie cognitive,  osservazione sistematica, diario di bordo.

Le competenze “ultime” cui occorre condurre i nostri ragazzi sono l’esplicitazione delle 8 competenze chiave di cittadinanza codificate dall’Unione Europea:

  1. comunicazione nella madrelingua
  2. comunicazione nella lingua straniera
  3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
  4. competenze digitali
  5. imparare ad imparare
  6. competenze sociali e civiche
  7. spirito di iniziativa
  8. consapevolezza ed espressione culturale

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado (soltanto ai candidati che hanno superato l’esame di stato). I modelli di certificazione sono adottati a livello nazionale e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente definito dalle Indicazioni nazionali, alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea e alla descrizione dei diversi di acquisizione delle competenze medesime.


2.3.4. AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO


L’art.3 del decreto legislativo n.62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva.  Nella scuola primaria “l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della classe. In sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità”.

Nella scuola secondaria di I grado l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo gradoprevede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Inoltre, essa ” è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza”.


2.3.5. ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE


L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, come atto terminale dell’intero curricolo, è oggetto di una particolare attenzione da parte della scuola, onde pervenire a una valutazione finale degli alunni corrispondente, il più possibile, al loro percorso didattico-educativo.

Ammissione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato. entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’TNVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati”.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel l’PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10″.

Atti preliminari

I consigli di classe provvedono, in sede di scrutinio finale, ad elaborare un quadro generale della situazione didattico-educativa della classe, che riporti i seguenti elementi: presentazione della classe (evidenziando anche i mutamenti anche di composizione); obiettivi conseguiti sulla classe in termini di obiettivi trasversali e di apprendimento; percorso effettuato da alunni con BES (verifica PAI della classe); collaborazione scuola-famiglia;  relazioni finali dei docenti (con programmi effettivamente svolti, sui quali l’alunno è tenuto a rispondere); riepilogo progetti, attività, laboratori, uscite, interventi di esperti; iter di preparazione all’esame seguito dagli alunni (simulazione delle varie prove).

I docenti, preliminarmente agli esami, sono tenuti inoltre ad elaborare:

–    il consiglio orientativo (entro dicembre)

–    il giudizio di ammissione, espresso in decimi, che tenga in considerazione l’intero percorso compiuto dall’alunno nel triennio (anche tenendo conto della media dei voti conseguita in ciascuno degli anni di corso)

–    la progettazione delle prove d’esame

–   i criteri di valutazione delle singole prove scritte

–   i criteri di valutazione del colloquio orale

La commissione d’esame è composta da tutti i docenti assegnati alla classe terza (ad eccezione del docente di religione) e presieduta dal coordinatore delle attività didattiche.

Svolgimento dell’esame

Attualmente l’esame di stato consta di 3 prove scritte e di un colloquio orale.

Le prove scritte, elaborate dai docenti del consiglio di classe sono:

1) prova scritta di italiano

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

“Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo”.

Attraverso il colloquio “la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità c competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione. di risoluzione di problemi, di pensiero critico c riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”.

Valutazione delle prove d’esame

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate. viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio, arrotondata all’unità superiore.  Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Valutazione ed esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L’articolo Il del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne c degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 c 6 del citato decreto. tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Allegati
1. normativa di riferimento
2. rubriche di valutazione della scuola primaria
3. tabella per la valutazione del comportamento scuola primaria
4. indicatori per il giudizio globale scuola primaria
5. certificato delle competenze rilasciato al termine della scuola primaria
6. rubriche di valutazione della scuola secondaria di I grado
7. tabella per la valutazione del comportamento scuola secondaria di I grado
8. indicatori per il giudizio globale scuola secondaria di I grado
9. certificato delle competenze rilasciato al termine della scuola del I ciclo